IMU – Imposta Municipale Propria fino al 2019

L’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (Manovra Monti), cosi come modificato dalla Legge n. 44 del 26/4/2012 e dalla Legge di Stabilita 2013, ha previsto l’anticipazione dell’imposta municipale (IMU) che è stata applicata in via sperimentale a decorrere dall’1/1/2012 e fino al 2013 (chiarimenti anche nella Circolare n. 3/DF del 18/5/2012).
La Legge di Stabilita n. 147 del 27/12/2013 ha poi completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei comuni istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo l’imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo. L’imposta municipale – IMU a regime, il tributo per i servizi indivisibili -TASI, il tributo sui rifiuti -TARI.
Sono tenuti al pagamento il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili, il concessionario, nei casi di concessione di aree demaniali, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Il presupposto è il possesso di immobili: aree edificabili, terreni anche non coltivati, e i fabbricati secondo le definizioni di cui all’art. 2 del D. Lgs. 504/92 ad esclusione di quelli non assoggettati all’IMU.

Per abitazione principale si intende l’alloggio, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o il titolare di diritti reali e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota agevolata e le detrazioni per l’abitazione principale e le pertinenze si applicano comunque per un solo alloggio.

Si considera abitazione principale anche:
-Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usofrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
-l’alloggio su cui è costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c.;
-l’alloggio non locato dell’anziano o disabile in istituto di ricovero.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unita pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita ad uso abitativo.

La detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze è pari ad euro 200. Si ricorda che la detrazione per i figli era prevista dalla legge solo per gli anni 2012 e 2013. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l’unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica cioè è ripartita in parti uguali tra i comproprietari ivi dimoranti e residenti.

La detrazione di base di euro 200 si applica anche:
– agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, salvo che questi rientrino nella definizione di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, per i quali è previsto l’assoggettamento alla TASI .

La base imponibile, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni, è costituita dal valore dell’immobile determinato nel modo seguente:
per i fabbricati iscritti in catasto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D dall’1/1/2013 (nel 2012 molt. 60), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all’anno nel quale verranno iscritti, utilizzando il valore contabile secondo l’art. 5 comma 3 del Dlgs. 504/92 e applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, per l’anno 2014 è stato emanato in data 19 febbraio 2014;

per i terreni agricoli applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.
Se i terreni agricoli, anche non coltivati, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola l’imposta non risulta dovuta ai sensi della Legge di Stabilità 2016 che né ha decretato l’esenzione completa;

per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/92.
Non sono considerati fabbricabili ma agricoli i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, se tali soggetti sono contitolari con altri privi di tale qualifica, per questi ultimi la natura di terreno agricolo permane a condizione che il terreno sia coltivato dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

  • In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art.31, comma 1, lettere c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) ristrutturazione urbanistica, della legge n.457/78, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione (art.5, comma 6, D.Lgs. 504/92).
  • Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria invece la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori.

Ad ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dalla rendita catastale della nuova unità immobiliare rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente.

LA BASE IMPONIBILE e ridotta del 50% per:
i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.L. 22/1/2004 n. 42
i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Sono esenti:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
  • I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT reperibile all’indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789. Il comune di Albinea non è tra questi.

Si applicano inoltre le esenzioni previste dall’art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 504/92 ovvero:

  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art.5-bis D.P.R. 601/73);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali e prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (dal 2012) di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. In caso di utilizzazione mista (non esclusiva) l’eventuale variazione catastale, volta a rendere autonoma l’unita immobiliare nella quale è esercitata l’attività, ha effetto fiscale soltanto a partire dall’ 1/1/2013 – art. 91-bis, comma 2, legge 24/3/2012 n. 27. Qualora non sia possibile l’accatastamento autonomo, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile come risulta da apposita dichiarazione.

Per effetto del D.L. 102/2013 convertito nella Legge n.124 del 28/10/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono inoltre esenti dall’IMU:

i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per effetto della Legge n. 147/2013 non si applica dall’anno 2014 l’IMU alle seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • l’alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unità immobiliari: alloggi e pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) assegnati dalle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale;
  • un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni.

I modelli dichiarativi sotto riportati trasmessi per e-mail devono essere  inoltrati unicamente con posta elettronica certificata – P.E.C. – all’indirizzo: albinea@cert.provincia.re.it, unitamente ad un documento di identità personale in corso di validità.


 

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