Procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6 del D.Lgs. 03 marzo 2011 n. 28)
L’art.6 del D.lgs 3 Marzo 2011 n. 28 ha introdotto dal 29 Marzo 2011 un nuovo titolo abilitativo: la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’art.12, comma 10, del D.lgs 29 dicembre 2003 n.387 (impianto fotovoltaico, impianto solare termico, impianto di cogenerazione a biogas, impianto di produzione di biometano, impianto a biomasse, impianto eolico, impianto idroelettrico e geotermoelettrico, impianto geotermico).
Il proprietario o chi ha la disponibilità dell’immobile almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori presenta la comunicazione PAS accompagnata da una Relazione Asseverata a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.
Nel caso in cui alla dichiarazione non siano allegati gli atti di assenso dovuti in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, sicurezza, l’Amm.ne Comunale provvede a:
– rilasciare i pareri interni di competenza entro i 30 giorni ;
– acquisire d’ufficio i pareri, già richiesti , di competenza di altri Enti sospendendo i termini del silenzio assenso
– convocare entro 20 giorni la Conferenza dei Servizi sospendendo i termini del silenzio assenso
La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di deposito in comune della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.
La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 3 anni dalla data di presentazione della dichiarazione ed è necessario darne comunicazione all’Amm.ne Comunale.
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.