Valutazione preventiva

La valutazione preventiva è prevista dall’art. 21 della Legge Regionale n. 15/13 e consiste nella richiesta, allo sportello unico per l’edilizia, di una valutazione preliminare sull’ammissibilità di un determinato tipo di intervento che si intende realizzare.
Legittimato alla presentazione della Valutazione Preventiva è il proprietario dell’immobili o chi ha titolo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio del permesso di costruire.
Alla richiesta va allegata una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali.
I contenuti della relazione dovranno essere stabiliti dal REC, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria d’intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d’uso.
La valutazione preventiva è rilasciata dallo sportello unico per l’edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la stessa si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire (PDC) o del controllo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva.
La valutazione preventiva conserva validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al REC.
Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie determinata dal Comune in relazione alla complessità dell’intervento.

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