Imposta di bollo su certificati e autentiche firme
I certificati anagrafici e le autenticazioni di firme sono soggetti all’imposta di bollo. Sono previste esenzioni da questa imposta in relazione all’uso cui è destinato il certificato o l’autenticazione. Ad esempio lo stesso tipo di certificato sarà rilasciato in esenzione se viene utilizzato per un’adozione mentre sarà soggetto all’imposta di bollo se finalizzato all’apertura o all’estinzione di un conto corrente.
Fanno eccezione i certificati di stato civile che sono esenti da qualsiasi spesa, qualunque sia l’uso cui sono destinati, mentre i certificati di anagrafe scontano l’imposta.
Chi rilascia il certificato o l’autenticazione in carta libera deve indicare in base a quale articolo di legge è stata applicata l’esenzione. Quindi è corretto il comportamento degli operatori di sportello che richiedono l’uso cui è destinato l’atto e applicano l’esenzione solo se prevista dalla normativa in vigore.
I casi di esenzione riguardano certificati/estratti richiesti per i seguenti usi:
- Certificati ed estratti di stato civile (nascita, decesso, matrimonio)
- Cause di separazione o divorzio
- Società sportive
- Adozione e affido minori
- ONLUS e associazioni di volontariato
- Procedimenti penali
- Controversie di lavoro
- Notifica atti giudiziari art. 18 comma 1 DPR 115/2002
Sanzioni
Sono previste sanzioni in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo. Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza.
Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta.
Costo
Attualmente l’importo del bollo è di 16 euro.
Normativa
D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 – Disciplina dell’imposta di bollo
D.M. del 20 agosto 1992
L. n. 604 dell’8 giugno 1962 – Tabella allegato D