In rapporto con la Giustizia, i Comuni svolgono tra l’altro funzioni per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di assise di Appello.
A questo riguardo, le attribuzioni dei Comuni in materia sono regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni e integrazioni.
In base a questa normativa, i Comuni devono formare gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello, nei quali devono essere iscritti, d’ufficio o su domanda, coloro che possiedono i seguenti requisiti:
- Elenco giudici popolari di Corte di Assise
– Residenza anagrafica nel Comune
– cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
– età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
– titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo
- Elenco giudici popolari di Corte di assise di Appello
– Requisiti di cui al punto precedente con eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado, di qualsiasi tipo.Sono esclusi
– i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; - – gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
– i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L’ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio.