Dal 1/10/2005 tutti devono avere il patentino per guidare un ciclomotore

DAL 01/10/2005 TUTTI, MA PROPRIO TUTTI, PER GUIDARE UN CICLOMOTORE DEVONO AVERE IL “PATENTINO”.

La Legge n° 168 del 17 agosto 2005 prevede che tutti coloro che dal 01/10/2005 intendono utilizzare un ciclomotore, anche se maggiorenni, debbono possedere o una patente di guida “normale” (non importa se di categoria A, B o superiore) in corso di validità, ovvero lo specifico certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori: il cosiddetto “patentino”.

Nulla rileva il fatto di avere avuto, a suo tempo, la patente di guida, magari di categoria D, ovvero di avere guidato un ciclomotore per 20 anni senza patente e non avere mai causato un incidente.

Coloro che hanno la patente di guida “normale” sospesa o revocata (a seguito di incidenti stradali, particolari violazioni alle norme di comportamento, etc… ) non possono guidare un ciclomotore.

Unica eccezione prevista è se la sospensione della patente è conseguente ad un accertamento relativo ad un eccesso di velocità (in pratica ad un AUTOVELOX o ad un TELELASER) punito dall’articolo 142 comma 9 del vigente Codice della Strada.

Anche coloro che hanno la patente “normale” scaduta di validità non possono guidare un ciclomotore, ma possono ovviare alla cosa provvedendo a rinnovarla, anche se è scaduta da 12 o 15 anni o più, effettuando solamente la prevista visita medica senza frequentare nessun corso o fare alcun esame.

Coloro che alla data del 30/09/2005 sono maggiorenni, e non possedono una patente “normale” in corso di validità, per conseguire il “patentino” debbono:

  • sottoporsi ad una specifica visita medica;
  •  frequentare un apposito corso presso le autoscuole, senza però avere l’obbligo di fare un esame finale;
  • effettuare due versamenti in conto corrente postale;
  • compilare una particolare domanda al Dipartimento dei Trasporti Terresti (Ex Motorizzazione).

Per i minorenni, e per coloro che diverranno maggiorenni dal 01/10/2005, c’è in più l’obbligo di fare l’esame finale.

Il “patentino” ha una validità di 10, 5 o 3 anni in relazione all’età del suo possessore.

La Legge prevede che i Comuni, ovvero le Polizie Municipali, possano organizzare corsi di formazione per il conseguimento del “patentino” per i minorenni attraverso le scuole medie e superiori, ma nulla prevede per i maggiorenni.

Chi dovesse guidare un ciclomotore senzaessere in possesso di una patente “normale”, ovvero senza il “patentino”, è punito con una sanzione pecuniaria (la cosiddetta multa) fino ad EURO 2.065,00, inoltre subirà il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Chi, invece, avendo la materiale disponibilità del ciclomotore (solitamente il proprietario), ne consente la guida a persona non munita di patente “normale”, ovvero di “patentino”, è soggetto ad una ulteriore sanzione pecuniaria fino ad EURO 1.433,00.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al locale Comando di Polizia Municipale al numero 0522/590223, alla Ex Motorizzazione al numero 0522/270011 o presso le sedi delle autoscuole.

Settembre 2005
L’Ispettore di P.M.
(Luca Travaglioli)

Campagna di sensibilizzazione per l’uso corretto dei ciclomotori e dei motoveicoli a cura del
Comitato Tecnico Professionale di Coordinamento tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia
e del Comando di Polizia Municipale di Quattro Castella ed Albinea.

La presente nota ha scopo divulgativo ed i termini utilizzati non sempre sono correttissimi da un punto di vista tecnico-giuridico in quanto si è preferito usare un linguaggio semplice ed incisivo.