Modalità
E’ tenuto ad effettuare la comunicazione chiunque ceda ad altri, a qualunque titolo (vendita, affitto, uso gratuito) e per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, qualunque ne siano il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione etc.) ed a qualunque uso essi siano destinati o di fatto adibiti.
Sono esonerati dall’obbligo della cessione di fabbricato gli esercenti attività sottoposte a licenza di polizia che comportano già la notifica all’Autorità locale di P.S. (Es. alberghi, pensioni, locande, affittacamere, complessi ricettivi etc.).
La denuncia di cessione di fabbricato, in duplice copia, deve pervenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile al Servizio Protocollo del Comune. La denuncia verrà successivamente inoltrata al competente ufficio della Questura di Reggio Emilia. Il modello per effettuare la denuncia è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure scaricando il file qui a fianco.
Per i familiari dell’intestatario del contratto che rientrano nello stesso stato di famiglia, anche se maggiorenni e solo se cittadini italiani, non è necessaria alcuna denuncia di cessione di fabbricato.
SE IL CONDUCENTE E’ STRANIERO
Se il conducente è un cittadino straniero oltre al suddetto modello è necessario compilare un ulteriore modulo (art. 7).
Pertanto se il locatore non è cittadino italiano gli stampati da presentare sono due. Il locatore provvederà poi a compilare solo il mod. art 7 per i restanti componenti della famiglia.
Note per una corretta compilazione della denuncia
Per vani si intendono: le camere da letto, le sale da pranzo
Gli accessori sono: bagni, cucine, corridoi, ripostigli, solai, garages, cantine, capannoni, negozi
Gli ingressi sono rappresentati da tutte le entrate attraverso cui si accede agli appartamenti o agli altri locali ceduti.
Normativa
D.L. 59 del 21/3/1978 convertito in legge n. 191 del 18/5/1978