Il Nuovo Canone Unico Patrimoniale
CHE COS’E’ IL CANONE PATRIMONIALE UNICO (CPU)?
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune (piuttosto che provincia o città metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione. Il Nuovo Canone Unico Patrimoniale in vigore dal 1 Gennaio 2021, sostituisce la TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico) e l’ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e la COSAP (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Questa variazione è stata introdotta dalla Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi dal n. 816 al n. 847. E’ una novità che rivoluziona l’intera disciplina unificando i tre tributi TOSAP, COSAP e Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni. Inoltre, all’interno della stessa norma è stata anche prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati. Il canone unico patrimoniale, inoltre, sostituisce, anche il canone di cui all’art. 27, commi 7 – 8 del codice della strada previsto dal D. Lgs. 285/92 limitatamente alle strade comunali e delle ex province.
Il nuovo Canone approvato con la Legge n. 160/2019 non ha una natura tributaria come, invece, era per la TOSAP, Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni (ICP), bensì patrimoniale.
PERCHE’ SI PAGA?
Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni. Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.
Nel caso di abusivismo, i soggetti interessati dalla pubblicità, nei casi di accertamento, verranno anche sottoposti a sanzione (oltre alla intimazione al pagamento del canone di base dovuto) secondo i criteri previsti dal regolamento comunale. Gli impianti, per essere soggetti al canone unico patrimoniale, è sufficiente che siano installati nei seguenti punti.
- su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti.
- su beni o immobili di proprietà privata.
Chiaramente, per essere assoggettati al pagamento del canone basta gli impianti siano visibili da luogo aperto al pubblico o pubblico del territorio comunale. Allo stesso tempo, sono soggetti a pagamento anche i messaggi pubblicitari effettuati mediante l’uso di veicoli (indipendentemente dal fatto se siano utilizzati per usi pubblici o privati) e sia se i messaggi siano diffusi mediante scritte o messaggi acustici (cioè pubblicità sonora).
In relazione alla pubblicità fatta all’esterno dei veicoli adibiti ad uso privati o pubblico, è dovuto il canone sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio che all’ente in cui il proprietario del mezzo ha la sede o residenza. E’ obbligata, in solido, al pagamento, la persona che utilizzo il veicolo per diffondere il messaggio pubblicitario. Anche per la pubblicità su veicoli, il canone non è dovuto per messaggi le cui superfici sono inferiori a 300 centimetri quadrati.
CHI LO PAGA?
Il Canone deve essere pagato dal titolare della concessione o autorizzazione. In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante. In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente. E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
COME SI CALCOLA IL CANONE?
Per il calcolo del Canone è necessario rifarsi al Regolamento istitutivo approvato dal Comune di Albinea e dalla deliberazione di approvazione delle relative Tariffe.
Il Canone Unico Patrimoniale viene calcolato in base alla durata, alla tipologia (se, per esempio si tratta di insegna, pubblicità su veicoli, pubblicità sonora, ecc.), alla superficie o anche in base alla zona del territorio comunale o provinciale
Inoltre, un altro parametro incidente sulla tariffa è la luminosità o meno di un impianto.
COME PAGARE IL CANONE UNICO PATRIMONIALE
Il versamento del canone è effettuato attraverso la piattaforma pagoPA di cui all’art. 5 del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
QUANDO NON SI PAGA?
Nei seguenti casi previsti dalla legge per:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- e occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
- i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
ed in tutti i casi previsti dal Regolamento istitutivo del canone.