Elettori non deambulanti o portatori di handicap

A tutela degli elettori portatori di handicap, l’art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n.15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all’art.2 della legge n.15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l’elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto dei portatori di handicap.

Per accedere a una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l’elettore non deambulante, ai sensi dell’art.1 della legge n.15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell’art.55 del D.P.R. n.361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n.17, e dell’art.29, comma 3, della legge n.104/1992, i cittadini portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Al fine di consentire l’immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l’assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti la consultazione, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi da giovedì 26 a sabato 28 marzo 2020, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle quattro cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell’art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.