La Regione Emilia Romagna ha introdotto nella sua legislazione la dispersione delel ceneri in natura con la legge 19 approvata dal Consiglio Regionale il 29/07/04. L’autorizzazione è riservata a chi aveva espresso in vita in modo chiaro ed inequivocabile e per iscritto la volontà della dispersione delle proprie ceneri in natura, identificando altresì il luogo dove tale dispersione doveva essere effettuata e la persona incaricata ad eseguire tale volontà.
Il documento dal quale risulta tale manifestazione di volontà del defunto deve essere presentato all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune dove è avvenuto il decesso in quanto ufficio competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri.
Il documento dal quale risulta tale manifestazione di volontà del defunto deve essere presentato all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune dove è avvenuto il decesso in quanto ufficio competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri.
Tale documento può essere anche sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal coniuge e /o da tutti i parenti di primo grado.
Verrà emesso un provvedimento di autorizzazione all’affidamento e dispersione di ceneri che il responsabile del servizio firmerà una volta accertati tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale (in bollo da 16 euro).
Per quanto concerne l’affidamento dell’urna cineraria per la conservazione della medesima, in assenza di disposizione testamentaria del defunto, è invece sufficiente una manifestazioen di volontà del coniuge se ancora in vita e di tutti i parenti più prossimi, dalla quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto che le proprie ceneri, conservate in apposita urna sigillata, vengano affidate per la conservazione ad una determinata persona.
Competente a rilasciare l’autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria è il Comune ove vengono materialmente conservate le ceneri.