Il D.Lgs n.192/05, come modificato dal D.Lgs n.311/06, dispone che a decorrere dal 1 luglio 2007 al termine dei lavori edili per:
– Ristrutturazione di edifici superiori a 1000 mq.
– Realizzazione di edifici nuovi o di nuove unità immobiliari,
– Per l’accesso agli sgravi fiscali, incentivi, agevolazioni.
è obbligatoria la compilazione e consegna al comune dell’attestato di qualificazione energetica debitamente compilato e firmato da un tecnico abilitato e iscritto all’albo professionale.
Si suggerisce la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica anche per gli interventi edilizi che modificano, integrano o sostituiscono parti dell’immobile tali da comportare modifiche alle sue performance energetiche.
Sono interessati i Permessi di costruire e le SCIA presentati, per le tipologie di intervento di cui sopra, dopo l’8 ottobre 2005.
L’Attestato di qualificazione energetica e la conformità delle opere realizzate devono essere asseverate dal direttore dei lavori e presentati unitamente alla dichiarazione di fine lavori.
La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata (art.8 comma 2 del D.Lgsl 192/05 e s.m. e integrazioni).
In corrispondenza con l’obbligo di asseverazione posto in capo al Direttore dei lavori, il decreto prevede sanzioni per false attestazioni sulla correttezza dell’attestato di qualificazione energetica rispetto al progetto o alla relazione tecnica.