Nuovo decreto del Governo, stop alle attività produttive salvo quelle essenziali

Tempo fino a mercoledì 25 per prepararsi alla sospensione. Divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o assoluta urgenza

Una nuova stretta rispetto alla possibilità di muoversi delle persone e la sospensione delle attività produttive e industriali. E’ quanto prevede il  nuovo Decreto (pdf, 3.9 MB) firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, i cui effetti sono validi dal 23 marzo al 3 aprile 2020 in tutto il territorio nazionale per contrastare la diffusione del Covid-19.

Fa eccezione il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o assoluta urgenza, e comunque l’impossibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza, già scattata, e quindi già in vigore, in base a un’ordinanza (pdf, 127.86 KB) anch’essa firmata dallo stesso premier e dal ministro.

Ecco, riassunte, le misure previste.

Vietato spostarsi dal Comune in cui ci si trova se non per lavoro e salute

È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi  con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Viene cancellata la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza, prevista nel Dpcm dell’8 marzo scorso (all’articolo 1 comma 1 lettera a).

Sospese attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di  quelle indicate nell’allegato 1, relativo ad attività e produzioni contrassegnate dal codice Ateco (pdf, 1.38 MB), e che può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva. In essa vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Lo stesso avviene per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trovi l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per farle proseguire. In ogni caso, non è serve la comunicazione se l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, anche in questo previa autorizzazione del Prefetto.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Aperti vendita generi alimentari e beni essenziali, farmacie, edicole, tabaccai

Per le attività commerciali, resta fermo quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 (che all’allegato 1 prevede un elenco di attività di commercio al dettaglio che non vengono sospese, da ipermercati, supermercati, discount alle ferramenta e agli articoli per animali) e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. Proseguono quindi, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro, le sole attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie; i servizi bancari, finanziari, assicurativi. Nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Prosegue la produzione di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Pubbliche amministrazioni, in ufficio esclusivamente per attività indifferibili

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto  dall’articolo 87 del decreto legge  17 marzo 2020 n. 18, per il quale è limitata la presenza negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Non sospese le attività professionali

Le attività professionali non sono sospese ma per loro vale quanto già stabilito nel Dpcm dell’11 marzo scorso (articolo 1 punto 7), fra cui massimo utilizzo del lavoro agile, il massimo incentivo di ferie e congedi, protocolli di sicurezza anti-contagio.

COME CAPIRE SE LA VOSTRA ATTIVITA’ RIENTRA TRA QUELLE APERTE O CHIUSE

Le aziende devono verificare se appartengono alle’elenco confrontando il loro codice ATECO (presente sulla loro visura camerale) con il codice ATECO presente in tabella.

Sono comunque consentite fino al 25 marzo il completamento delle attività necessarie alla sospensione per le attività produttive che dovranno procedere in tal senso.

LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO COME USCITE NELLA SERATA DI IERI

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici presenti nella tabella può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DPCM 22marzo 2020

Allegati