ICI anno 2010

Versamenti d’imposta per l’anno 2010:
Entro il 16 giugno 2010: versamento della I^ rata nella misura del 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’imposta e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente.
Entro il 16 dicembre 2010: versamento della II^ rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata .
E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
Per i versamenti fino a 12.00 euro nel corso dell’anno l’ICI non è dovuta.
Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale e relative pertinenze.

In proposito è opportuno sapere quanto segue:
l’esenzione dall’imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l’anno 2010.
per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni) per il Comune di Albinea le pertinenze a cui può essere estesa l’esenzione d’imposta sono le unita’ immobiliari catastali C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. (art. 8, comma 4, regolamento ICI) per il Comune di Albinea è equiparata all’abitazione principale, e quindi gode dell’esenzione d’imposta:

  1. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (affittata) a titolo oneroso (art. 8, comma 4, Regolamento ICI).
  2. L’unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo d’imposta , a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre, nonno, figlio, nipote), in linea collaterale fino al 3° grado(fratello, sorella, zio),che la occupano quale loro abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritti in catasto (art. 8 , comma 8 Regolamento ICI).Per questa casistica sarebbe opportuno presentare, nel più breve tempo possibile apposito modello all’Ufficio Tributi del Comune.

Si precisa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009, contrariamente a quanto disposto con la precedente Risoluzione, specificava che le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale sono riconducibili solo a quelle previste per legge. Nel caso di specie NON RISULTANO ESENTI le abitazioni o parte di essi, concesse in uso gratuito dagli AFFINI fino al terzo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

l’esenzione si estende all’unità abitativa posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L’esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni).

Dichiarazioni:
Si comunica che la comunicazione ICI è stata sostituita dalla DICHIARAZIONE ICI e che pertanto le variazioni oggettive e soggettive intervenute nel corso dell’anno 2009 devono essere presentate in base al relativo modello ministeriale (istruzioni per la compilazione) entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2009.
Ravvedimento operoso:

L’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del tributo.
Art. 13 Ravvedimento
1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 1, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo (3%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (articolo 15/bis Regolamento Comunale Imposta Comunale sugli Immobili);
b) ad un ottavo del minimo (3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro?un anno dall’omissione o dall’errore (articolo 15/bis Regolamento Comunale Imposta Comunale sugli Immobili);
c) ad un decimo del minimo (10%), di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni…[omissis].
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi legali (del 1% per l’anno 2010 e del 1,5% per l’anno 2011) con maturazione giorno per giorno.

Modalità di pagamento:

  • a mezzo Posta tramite versamento sul c/c postale n. 12156485 intestato a Comune Albinea – ICI – Servizio Tesoreria – Piazza Cavicchioni 8 – 42020 Albinea.
  • tramite il modello F24 oppure on line