Entra in vigore oggi, e varrà fino al 27 marzo 2021, il primo decreto legge 23 febbraio 2021 n. 15, il primo del governo Draghi sul contrasto al Covid, che detta i parametri per le zone bianche, gialle, arancioni e rosse e disciplina gli spostamenti.
Il testo del decreto legge 23 febbraio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Sono denominate: a) “Zona bianca”, le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; b) “Zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto; c) “Zona rossa”, le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato; d) “Zona gialla” le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c). Nell’articolo 2 ci sono le norme sugli spostamenti:
- 1. Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale e’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- 2. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
- 3. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, è abrogato.