Asporto consentito anche il 1° maggio

Nella festività del 1 maggio  2020 gli esercizi di somministrazione alimenti  e bevande  e le attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 (rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio) potranno effettuare l’asporto.

 Il punto 2 dell’Ordinanza n. 69 del 24 aprile 2020 che consente la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 (a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), non prevede limitazioni nei giorni festivi o nelle festività.

Alle predette attività non trova applicazione il punto 1 lett. h) dell’Ordinanza 11 aprile 2020, che dispone la chiusura nella festività del 1 maggio delle attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari.

Rimane fermo che la vendita per asporto dovrà essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010.

Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.