Modulistica provvisoria per presentare l’Autorizzazione Unica Ambientale

Dal 13 giugno 2013 è vigente il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59: Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA). Modulo di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale

Dal 13 giugno 2013 è vigente il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59: Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA).
Tale normativa prevede che i gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall’articolo 3 del DPR 59/13 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
I titoli abilitativi in materia ambientale interessati sono di seguito elencati:

autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 99;
comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

Dal 13 giugno 2013 la domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), così come indicato all’articolo 4.

Il medesimo articolo fissa i tempi e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione.
L’autorità competente al rilascio dell’AUA, nella Regione Emilia Romagna, è la Provincia.
Il procedimento può concludersi da parte del SUAP in 90 giorni ovvero in 120 giorni ove previsto.
La durata dell’AUA è fissata in quindici anni a partire dalla data di rilascio dell’atto.
Sulla corretta interpretazione del decreto si è aperto un tavolo di discussione al quale partecipano i Ministeri della Funzione Pubblica e dell’Ambiente, nonché alcune Regioni tra le quali l’Emilia Romagna. È altresì in corso la predisposizione di un modello unificato nazionale per la presentazione delle domande.
In attesa di ricevere chiarimenti da parte del Gruppo di lavoro nazionale ovvero da parte della Regione Emilia Romagna, che dovrebbe regolamentare l’attività autorizzativa con apposita circolare e/o Legge, questa Provincia provvederà a emanare una prima circolare interpretativa.
Si è intanto predisposto un modello provvisorio per la presentazione delle domande AUA da utilizzarsi in questa prima fase, che dovrà essere inviato al Suap esclusivamente in modalità telematica a mezzo pec con firma digitale e allegati in formato pdf.
La richiesta di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo di uno dei sette titoli abilitativi di cui all’articolo 3 del decreto fa scattare la procedura AUA.
È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero solo ad autorizzazione di carattere generale in atmosfera, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.

Per il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di uno o più di tali titoli si potranno in questa fase allegare le documentazioni tecniche previste nella modulistica settoriale presente da tempo sul sito. Per eventuali altri titoli non in scadenza e non oggetto di modifica, per lo stabilimento oggetto di domanda, sarà sufficiente citarne nel modello gli estremi e barrare l’apposita casella.

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