Obbligo al taglio delle siepi che ostacolano il passaggio pedonale e la visibilità

Una comunicazione utile tratta dal regolamento comunale di Polizia rurale (articolo 10): i proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e ostacolarne la visibilità e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio tra proprietà e fosso, impedendo la libera visuale e la sicurezza al transito (taglio di rami fino 4,5 metri di altezza ).

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale devono essere conservati curati e mantenuti con l’obbligo della pulizia del terreno e dei fossi, potatura delle piante in caso di deperimento.

Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata previa domanda di inizio lavori di cui all’art. 8 del D.L. 498/95 (quale opera di mantenimento stato del verde) o/e successive reiterazioni.

I proprietari sono anche obbligati a verificare costantemente la presenza di rami o alberi secchi, lungo i cigli, fossi stradali e scoli in genere, ed a provvedere alla loro eliminazione onde mantenere l’alveo libero e prevenire intasamenti, rigurgiti e situazioni di pericolo.

Le inosservanze alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più  grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.