TASI – Tassa sui servizi indivisibili

Ai sensi della Legge 147/2013 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari ed aree edificabili, con la sola eccezione dei terreni agricoli che risultano esenti e dell’abitazione principale (a decorrere dal 01/01/2016);.
In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi e dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto cioè dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore.
Per l’anno 2016, nel Comune di Albinea la TASI si applica unicamente sugli immobili sotto specificati:

  • Immobili in Categoria Catastale C/1 (negozi);
  • Immobili in Categoria Catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri);
  • Immobili in Categoria Catastale Gruppo D (ad eccezione dei D/10);
  • Fabbricati rurali strumentali;
  • Fabbricati adibiti alla vendita dalle imprese costruttrici (beni merce);

NON RISULTA PIU’ DOVUTA SUGLI IMMOBILI DI TIPO ABITATIVO DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CHE SCONTANO UNICAMENTE L’I.M.U.
Nel caso in cui l’unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia quest’ultimo cioè il titolare di diritto reale che l’occupante si considerano titolari di un’ autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo.
La quota di versamento dell’ammontare complessivo dell’imposta è pari al:
90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
10 per cento per l’occupante.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (es: usufrutto, uso e abitazione).
La base imponibile ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e quella prevista per l’applicazione dell’IMU ed e pertanto costituita dal valore dell’immobile determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI.