Separazione e divorzio innanzi l’ufficiale dello stato civile e gli avvocati

SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI L’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Con la legge 162/2014 entrata in vigore l’11 dicembre 2014 i coniugi che intendono procedere a:

  • separazione personale
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso)
  • scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio concordatario)
  • modifica delle condizioni di separazione e di divorzio

possono farlo mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile. Tuttavia NON è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

  1. in presenza di figli minori della coppia
  2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
  3. se le parti vogliono stipulare patti di trasferimento patrimoniali.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio previsti per legge.

Procedimento
Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di richiesta. Tale modello debitamente sottoscritto deve pervenire al protocollo del Comune oppure essere inviato, allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti, tramite posta elettronica all’indirizzo albinea@cert.provincia.re.it o al numero di fax 0522/590236.L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio. Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo. Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore; se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Costi
Pagamento di un importo pari ad euro 16,00.


SEPARAZIONE E DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA DAGLI AVVOCATI
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge n. 132, i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte ad un avvocato per parte: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale ma è possibile avvalersi di una procedura di negoziazione assistita che consiste essenzialmente nella sottoscrizione di un accordo davanti agli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo, quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso);
  • scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio concordatario);
  • modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L’avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell’accordo al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un nulla-osta oppure un’autorizzazione (in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci). L’avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
Nota per gli avvocati.
La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all’ufficiale di stato civile competente da almeno uno degli avvocati di parte. Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all’ufficio anagrafe.

Allegati