Pubblicazione di Matrimonio

Per sposarsi, sia con rito civile che con rito concordatario, occorre richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi (i futuri sposi), indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio.
Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rendendo nota a chiunque la volontà dei futuri sposi e permettendo ai terzi legittimati di opporsi.

CONDIZIONI INDEROGABILI PER POTER CONTRARRE MATRIMONIO

  • diversità di sesso
  • età superiore ai 18 anni (riducibile a 16 con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni)
  • mutuo consenso
  • capacità intellettiva
  • libertà di stato
  • mancanza di particolari vincoli di parentela o affinità
  • inesistenza di delitto

DOVE E QUANDO SI RICEVONO LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Le pubblicazioni di matrimonio si ricevono negli orari di apertura dello sportello anagrafico/stato civile SOLO PREVIO APPUNTAMENTO AL NUMERO 0522/590228.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi i nubendi presentandosi personalmente all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove uno di loro ha la residenza, senza la presenza di eventuali testimoni.
In casi eccezionali e debitamente motivati può altresì presentare la richiesta uno solo dei nubendi, con idonea procura speciale a eseguire le pubblicazioni con firma e copia del documento d’identità del nubendo assente. Può presentare la richiesta anche una terza persona, con la procura firmata e le copie dei documenti di identità di entrambi i nubendi.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Ciascun nubendo deve presentarsi all’Ufficio di Stato civile munito di un valido documento di identità, nonché con una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Albinea, oppure con due marche da bollo se uno degli sposi è residente in un altro Comune italiano (se entrambi i nubendi sono cittadini stranieri non residenti in Italia, non è previsto il pagamento di alcuna imposta di bollo).
L’Ufficio di stato civile provvede poi a richiedere ai Comuni di residenza e di nascita dei nubendi le relative certificazioni al fine di verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese nel verbale di pubblicazione di matrimonio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASI PARTICOLARI
Alcuni documenti non sono acquisibili dall’Ufficio di Stato civile e devono essere obbligatoriamente prodotti dagli interessati:

  • Matrimonio religioso concordatario: richiesta di pubblicazione da parte del parroco
  • Matrimonio con rito acattolico: richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto (si tratta del rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova)
  • Nubendo minorenne: se ha compiuto i 16 anni serve il Decreto di ammissione al matrimonio da richiedersi al Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Nubendi parenti o affini: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Nubenda vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Nubenda divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento dalla quale siano evidenziabili alcune casistiche previste dalla legge per poter derogare tale termine; in mancanza, dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione: decreto di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Nubendi residenti all’estero: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all’indirizzo di residenza. Se uno solo di loro è residente all’estero (iscritto all’AIRE) e l’altro è residente ad Albinea, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E’ comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
  • Nubendi cittadini stranieri: si veda il paragrafo sottostante.

inoltre

  • Se uno dei nubendi vorrà procedere, nell’atto di matrimonio, al riconoscimento di figli naturali avuti in precedenza con l’altro nubendo, l’Ufficio di Stato civile dovrà essere prontamente informato di tale intenzione, al fine di acquisire d’ufficio i documenti necessari, verificare la presenza di possibili cause ostative, informare i nubendi della necessità di produrre eventuali documenti non acquisibili d’ufficio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I CITTADINI STRANIERI
Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare i seguenti documenti:

  • Carta di identità italiana (se residente in Italia) o passaporto straniero in corso di validità
  • Nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia

Il nulla-osta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio e stato civile del nubendo, nonché le generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza (se tale data non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge).
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita del richiedente o idonea certificazione rilasciata dal proprio Consolato in Italia.
Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare:

  1. certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma
  2. atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale e riguardante il rispetto delle condizioni che non possono essere provate con idonea certificazione
  3. documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico
  4. documento d’identità valido.

Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio.
In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini dei Paesi stranieri sotto riportati presentano una disciplina diversa rispetto a quella generica:

  • per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia), serve il certificato di capacità matrimoniale (invece del “generico” nulla-osta), redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia
  • per i cittadini svedesi residenti in Svezia, il nulla-osta sarà rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe di residenza svedese; tale documento dovrà pervenire all’Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato
  • per i cittadini norvegesi, ovunque siano residenti, il nulla-osta è rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe del Comune di residenza norvegese, direttamente in lingua italiana, oppure in norvegese con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Norvegia. Su tale documento verrà apposta l’Apostilla.
  • per i cittadini statunitensi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare degli USA competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità negli USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre
  • per i cittadini australiani, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare australiana competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità in Australia (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all’Ufficiale dello stato civile italiano, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre
  • per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla-osta è il capo dell’Ufficio di Stato civile polacco, a meno che il cittadino polacco residente all’estero non abbia mai avuto la residenza in Polonia, non sia in grado di risalire all’ultimo Comune di residenza polacco, o sia espatriato prima del compimento del 16° anno di età, casi in cui il documento viene rilasciato dall’Autorità diplomatica o consolare polacca in Italia. In ambedue i casi, il nulla-osta è esente da legalizzazione e da qualsiasi altra formalità
  • per i cittadini moldavi, il certificato attestante l’assenza degli impedimenti a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dal servizio di Stato Civile presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia (tale certificato dovrà pervenire all’Ufficio di stato civile tradotto e apostillato)

ESPOSIZIONE DELLE PUBBLICAZIONI
Completata l’acquisizione della documentazione necessaria, l’Ufficiale di Stato Civile provvede all’esposizione delle pubblicazioni sull’Albo pretorio on-line, presente sul sito internet istituzionale del Comune; provvede inoltre a richiederne l’esposizione presso l’eventuale altro Comune di residenza di uno dei due nubendi.
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi; seguono poi 3 giorni liberi per eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà quindi essere celebrato, in qualsiasi Comune italiano, non oltre 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. Decorso tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, le pubblicazioni perdono di efficacia.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito cattolico o acattolico, l’Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, oppure l’autorizzazione per il Ministro di Culto. In entrambi i casi, i nubendi interessati provvederanno a recapitare il documento al Parroco o Ministro di Culto
Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile in Albinea sarà necessario concordare la data con l’Ufficio di stato
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, l’Ufficio di Stato civile, al termine della procedura, consegnerà ai nubendi la relativa delega per la celebrazione del matrimonio da recapitare al Sindaco del Comune prescelto.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro Comune dal momento dell’avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all’avvenuta celebrazione del matrimonio.

COSTI
Nessuno, a parte le marche da bollo, come meglio specificato sopra.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. 3.11.2000 N. 396, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”
  • Codice Civile, articoli 84 e seguenti