Autorizzazione Paesaggistica

NUOVA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31, Regolamento recante “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” abroga il DPR n. 139 del 2010.

Il nuovo decreto, oltre a modificare la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per opere e interventi da realizzare in area vincolata, individua n. 42 tipologie di interventi che saranno sottoposte a semplificazione, in quanto considerati di lieve entità, e n. 31 tipologie di interventi che vengono esonerati totalmente dal controllo paesaggistico, in quanto considerati irrilevanti per il paesaggio, prendendo atto delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono affermate negli anni, e gli obiettivi di interesse pubblico di riqualificazione edilizia, di contenimento energetico, della antisismicità, del superamento delle barriere architettoniche degli edifici, tendendo cioè al bilanciamento tra valori potenzialmente equi ordinati alla tutela paesaggistica (salute, ambiente-ecosfera, sicurezza, soggetti diversamente abili..).

Autorizzazione paesaggistica – Procedura per il rilascio e l’efficacia

La richiesta per ottenere l’Autorizzazione paesaggistica deve essere presentata prima del progetto edilizio (richiesta di rilascio del Permesso di Costruire o SCIA) e deve essere depositata dall’interessato (cittadino, ente, ditta) tramite moduli per  la procedura ordinaria e  semplificata (vedi modulistica allegata) in formato digitale tramite PEC .

La domanda dovrà essere corredata dalla Relazione Paesaggistica.

Una volta rilasciata, l’Autorizzazione paesaggistica viene trasmessa alla Soprintendenza e comunicata contestualmente agli interessati per i quali costituisce l’avviso di inizio di procedimento.

Se nei successivi 60 giorni la Soprintendenza non l’annulla, l’Autorizzazione paesaggistica diventa efficacie.
L’Autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che il permesso di costruire o la SCIA costituiscono un valido titolo abilitativo solo dopo che si è perfezionato l’iter di efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica.

L’intervento edilizio deve essere realizzato con l’osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’Autorizzazione paesaggistica stessa.

Si chiede di inviare le pratiche in formato digitale mezzo PEC e di consegnare direttamente al SUE (2° piano) una copia cartacea di cortesia.

Link al sito RER: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/paesaggio